D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere a che gli edifici, impianti, strutture siano protetti dagli effetti dei fulmini.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da un tecnico iscritto all’albo professionale che calcola la probabilità di fulminazione secondo la norma di buona tecnica CEI 81.10
Se il rischio risulta “accettabile” non necessita alcuna protezione e denuncia di omologazione (struttura autoprotetta).
Se il rischio risulta “inaccettabile” necessita installare impianti di protezione e denunciarli all' I.S.P.E.S.L. e all' A.R.P.A.V. entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
La periodicità di legge:
Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere se affidare le verifiche periodiche a:
L’Organismo che esegue la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli Organi di vigilanza.
Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli impianti caratterizzati da:
L’omessa verifica di legge determina il rischio di: sanzioni amministrative e/o penali a seguito di accertamenti da parte di SPISAL - Ispettorato Lavoro.
Astra Energy Corporation s.r.l. Via Savigliano 6/b3 - 12062 Roreto di Cherasco (CN)
Web: www.astraenergycorporation.it - P.iva 03484190040Copyright © 2020. All Rights Reserved. Edited by Nahweb.net - Privacy Policy |