IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Soggetti interessati
Aziende per la cui attività può esporre i lavoratori al rischio di atmosfere esplosive come definite all’art.288 DLgs 81/2008..
L’obbligo sussiste unicamente per aziende ove sono presenti installazioni elettriche di cui all’art. 296 DLgs 81/2008.
La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto e va trasmessa all’ARPAV che provvede alla prima omologazione.
Gli impianti sono sottoposti per legge all’obbligo di verifiche periodiche da parte di organismi abilitati dal competente ministero.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni.
Sono soggetti alle verifiche straordinarie gli impianti per i quali si verificano:
L’omessa verifica di legge determina il rischio di sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL.
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