Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 11/04/2011 che disciplina l’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del DLgs 81/2008 – Testo Unico Sicurezza. Verifiche Industriali Srl, con Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2012 (G.U. n.297 del 21/12/2012) è stataiscritta nell’elenco dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di seguito elencate.
Matrice delle competenze (art.71 d.lgs. 81/2008)
Attrezzature di sollevamento | Tipologia |
Gruppo SP sollevamento persone |
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Gruppo SC sollevamento cose-materiali |
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Attrezzature a pressione | Tipologia |
Gruppo GVR gas, vapore, riscaldamento |
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I Soggetti privati abilitati potranno operare:
A) per conto del Soggetto Titolare della verifica (INAIL - ASL-ARPA) che potrà utilizzare solo il Soggetto Abilitato indicato dal Datore di Lavoro nella richiesta di verifica trasmessa al titolare della funzione. Tale Soggetto andrà scelto fra quelli abilitati e che si siano anche iscritti nell'elenco Regionale/Provinciale istituito da INAIL – ARPA/ASL per ciascuna area di competenza.
B) su affidamento diretto da parte del Datore di Lavoro, qualora siano trascorsi inutilmente:
- 60 giorni dalla richiesta di Prima Verifica fatta dal Datore di Lavoro all'INAIL
- 30 giorni dalla richiesta di Verifica Successiva fatta dal Datore di Lavoro all'ARPA/ASL
Il Datore di Lavoro deve darne immediata comunicazione all'INAIL al fine dell'inserimento dell'attrezzatura nella banca dati nazionale e per ottenere l’assegnazione della matricola. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della Prima delle Verifiche Periodiche (D.Lgs. 81/08 - Allegato VII) il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della verifica stessa, indicando il soggetto abilitato del quale intende avvalersi e il luogo ove è disponibile l'attrezzatura. Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne, ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di Prima Verifica Periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, anche finalizzato ad ottenere la matricola; Per le attrezzature quali: carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata, da parte del Datore di Lavoro o da tecnico competente da lui incaricato, la conformità della attrezzatura ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del DLgs. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
L'omessa verifica di legge è punita con sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008).
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